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Visure ipotecarie: responsabilità del notaio
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La Suprema Corte, con la sentenza n.15 726 del 2 luglio 2010, la Cassazione ha stabilito che il notaio, che non abbia effettuato le visure, anche se ciò sia da ascriversi a grave disorganizzazione e arretratezza negli aggiornamenti della conservatoria dei registri immobiliari, è comunque responsabile. Per i giudici di legittimità il cliente deve poter fare affidamento sullo scrupoloso adempimento , da parte del notaio, di tutte le incombenze necessarie per assicurare il conseguimento della proprietà del bene libero da pesi trascrizioni e iscrizioni potenzialmente pregiudizievoli. Viene così escluso che debba essere la parte stessa a suggerire al professionista le attività da compiere a tal fine e che invece costituiscono oggetto dell’obbligazione contrattuale La Suprema Corte ha così confermato quanto riconosciuto dai giudici di merito secondo i quali il professionista avrebbe sempre potuto consultare il registro generale del’’ordine condannando, nel caso di specie, il notaio a cancellare l’iscrizione ipotecaria e a risarcire il cliente .
 

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