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Soprelevazione sull'ultimo piano dell'edificio ed indennità agli altri condomini. |
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Soprelevazione sull'ultimo piano dell'edificio ed indennità agli altri condomini.
L’art. 1127 c.c. disciplina il c.d. “diritto alla sopraelevazione” che attribuisce al proprietario dell’ultimo piano di un edificio, o al proprietario esclusivo del lastrico solare, la facoltà di “elevare nuovi piani o nuove fabbriche” purchè ciò non sia stato escluso dal titolo, le condizioni statiche dell’edificio lo consentano, e non venga diminuita notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti. Se non è espresamente escluso dal titolo, colui che sopreleva è tenuto ad indennizzare i proprietari dei piani inferiori per la diminuzione della quota di comproprietà delle parti comuni sul fabbricato da essi subito in ragione dell'aumento della cubatura del fabbricato. Cosa si intende per soprelevazione? La Cassazione ha stabilito che “ anche una costruzione con materiale diverso da cemento e laterizi, come una struttura in alluminio, che sia stabile e compatta ed immobilizzata solidamente su un terrazzo di copertura, di proprietà esclusiva, costituisce sopraelevazione (Cass. Civ. 1.7.97, n 5839) non altrettanto le c.d. "pensiline" in tenda o in altro materiale che non dia luogo alla delimitazione con pareti. |
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La realizzazione di una tettoia integra gli estremi della costruzione |
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La realizzazione di una tettoia integra gli estremi della costruzione
Cass. civ., sez. II, 29 dicembre 2005, n. 28784 In relazione alle prescrizioni di cui all'art. 873 c.c. costituisce «costruzione» anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria, sicchè al fine di verificare l'osservanza o meno delle distanze legali la misura deve esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso. Nella fattispecie, ai sensi dell'art. 873 c.c., è stato ritenuto che realizzazione di una tettoia integrasse gli estremi della costruzione. |
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Visure ipotecarie: responsabilità del notaio |
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La Suprema Corte, con la sentenza n.15 726 del 2 luglio 2010, la Cassazione ha stabilito che il notaio, che non abbia effettuato le visure, anche se ciò sia da ascriversi a grave disorganizzazione e arretratezza negli aggiornamenti della conservatoria dei registri immobiliari, è comunque responsabile.
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